Buongiorno,
riguardo alla tutela dei marchi in Giappone, in seguito ad un avviso che ho mandato al Consolato Giapponese a Milano, posso scrivere anche questo, per il momento.
In Giappone (come in Italia) un marchio registrato gode di una tutela decennale, naturalmente a partire dalla data della domanda di registrazione sempre che esso, in questo periodo, non sia stato annullato o invalidato. Il rinnovo della registrazione non pone particolari questioni e può essere eseguito ad ogni scadenza senza formalità.
Sul punto vale appena la pena di ricordare che,
nel caso il proprietario del marchio non si preoccupi di chiederne la registrazione presso il competente ufficio, esso non sarà tutelato, a meno che non si tratti di un marchio noto in ambito mondiale, nel qual caso la normativa Giapponese ne assicura comunque la tutela sul presupposto che il marchio sia noto anche in Giappone. Va da sé che una regola di prudenza suggerirebbe di procede alla registrazione in ogni caso.
In primo luogo, non dobbiamo dimenticare che chiunque desideri registrare un marchio che sia composto, anche solo in parte, da caratteri alfabetici, dovrà riporre molta attenzione all’uso eventuale dei simboli propri della scrittura Giapponese, e cioè gli ideogrammi (Kanji), e ai due sillabari (Hiragana e Katakana). Questo in ragione dell’incredibile prolificità del settore e dell’altissimo numero di marchi, già presenti nel mercato giapponese, che abusano, ormai, di qualsiasi tipo di possibile traslitterazione dei più usati termini commerciali internazionali, anche italiani. Ci occuperemo tra poco di questo aspetto con riferimento al “significato” del marchio.
Per chi volesse quindi registrare un marchio in Giappone non ci sarebbero particolari vincoli, quindi è inutile rubare o utilizzare un marchio impunemente perchè il gioco no vale la candela
L’obiettivo della norma è piuttosto evidente ed esprime il tentativo di incoraggiare il più possibile società straniere ad investire ed operare nel mercato nipponico. Inoltre, altro aspetto decisamente vantaggioso per qualsiasi operatore del mercato, la normativa autorizza il titolare del diritto di proprietà sul marchio a registrarlo ugualmente, anche nel caso intenda utilizzarlo in futuro.
I vantaggi sono evidenti. Approfittando della citata norma, infatti, è possibile registrare il proprio marchio anche semplicemente in previsione della possibile e imminente espansione della propria attività commerciale in Giappone. In tal modo la società può anche tutelarsi nei confronti degli altri operatori, valendo, in buona sostanza, la regola che il primo che effettua la registrazione ha diritto di uso esclusivo del marchio.
È doveroso dunque rimarcare che la normativa giapponese sui marchi presenta un’invidiabile apertura verso l’esterno, garantendo la pari opportunità tra cittadini, si legga operatori del mercato, giapponesi e stranieri. La legislazione giapponese in materia, infatti, è decisamente severa nei confronti di coloro che vendono prodotti contraffatti e, in molti casi, chi compie tali attività illecite è direttamente sottoposto al regime dei reati penali. grazie e buon proseguimento,
Andrea